Nell’ambito del codice civile, più specificamente in corrispondenza dell’articolo 1373, viene previsto il diritto di recesso, definito come: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”. Con le opportune differenze in relazione ai contratti di durata o a esecuzione istantanea (sulla base della definizione, sembra che si presti meglio alla prima tipologia di contratti). Tale diritto è presente anche nel codice dei consumatori (e prende anche il nome di “diritto di ripensamento”) e consente di sciogliere unilateralmente un contratto qualora si cambi idea o non si sia soddisfatti. Queste possibilità è dunque possibile anche quando si parla di recesso del condomino, previsto dagli articoli 61 e 62 del codice civile. Per far valere i propri diritti e per tutelare i propri interessi è sempre opportuno rivolgersi a un avvocato come https://www.avvocatoticozzi.it/ che sappia bene come muoversi nell’ambito giuridico e quindi sia in grado di consigliare nel migliore dei modi.
Quali sono i requisiti per il recesso del condomino
Quando si parla di separazione dal condominio essa può riguardare sia un singolo immobile che un gruppo di immobili. In entrambi i casi, per continuare la separazione dall’appartamento originario, il requisito più importante era quello di avere il carattere strutturale dell’edificio o di più unità indipendenti. Ad esempio, se l’immobile che si intende dividere non ha un ingresso diverso dall’immobile di proprietà dell’intero appartamento, allora la separazione non è possibile. Affinché questo processo sia praticabile, i separatisti devono poter godere della loro proprietà senza dipendere dai servizi o dalla proprietà di altri condomini. Anche in questo caso, l’articolo 61 del codice civile stabilisce chiaramente che la separazione dall’appartamento deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti e da un consiglio di almeno la metà del valore dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1136 del codice civile.
Recesso del condomino: come fare, le eccezioni
Anche se il requisito dell’autonomia è considerato fondamentale per lo scioglimento del precedente condominio, per capire come separarsi dal condominio, occorre considerare un altro articolo del codice civile, ovvero il numero 1117. Questo articolo contiene un elenco di appendici comuni che, se dovessero rimanere tali, non invalidano in alcun modo la richiesta di distacco. L’articolo 62 approfondisce questo aspetto. Ecco, allora, chi chiede la separazione può farlo, anche se, ad esempio, resta pubblico il parcheggio scoperto, o il terreno con tutte le sue fondamenta. Tuttavia, nonostante la lunghezza dell’elenco, non si sapeva in alcun modo quali appendici potessero essere condivise senza perdere il diritto al distacco, poiché lo stesso articolo 62 rimaneva vago al riguardo. Infatti recita, in merito all’esercizio del diritto: “se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117”. Dato che la legge è vaga sotto questo punto di vista, si evince che ogni situazione va valutata in maniera specifica. Ciò però causa un grande margine di interpretazioni da parte di chi è chiamato per esprimersi al riguardo.
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